RegolamentoCapo II

Art. 107

In vigore dal 20 mag 1926
I componenti di ogni singolo Comitato si riuniscono normalmente una volta al mese, per coordinare le rispettive attività, predisporre il piano di organizzazione dell'assistenza nella zona, approvare le relazioni, le richieste di fondi e i rendiconti da inviare al Consiglio direttivo della federazione provinciale e all'Opera nazionale e adottate i provvedimenti demandati al Comitato dal presente regolamento. I presidenti dei vari Comitati di uno stesso comune si riuniscono almeno una volta ogni due mesi, per discutere le questioni che interessino l'organizzazione dell'assistenza nell'intiero comune e coordinare le iniziative dei singoli comitati. Alle adunanze dei presidenti intervengo l'ufficiale sanitario e il direttore didattico del comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-107

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