RegolamentoCapo II

Art. 110

In vigore dal 20 mag 1926
Per l'attuazione dei compiti loro affidati dalla legge e dal presente regolamento i patroni possono assumere individualmente tutte le iniziative che ritengano necessarie od utili: salvo a riferirne, non appena possibile, al presidente del Comitato al quale appartengono.
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