RegolamentoCapo II

Art. 111

In vigore dal 20 mag 1926
I patroni sono muniti d'una tessera di riconoscimento, con fotografia e firma, rilasciata dal Consiglio direttivo della federazione provinciale, e di un distintivo conforme ad un tipo determinato dall'Opera nazionale. La tessera dev'essere esibita, ogni qualvolta venga richiesta l'assistenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo