Regolamento›Capo II
Art. 111
In vigore dal 20 mag 1926
I patroni sono muniti d'una tessera di riconoscimento, con fotografia e firma, rilasciata dal Consiglio direttivo della federazione provinciale, e di un distintivo conforme ad un tipo determinato dall'Opera nazionale.
La tessera dev'essere esibita, ogni qualvolta venga richiesta l'assistenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell' della legge.
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