RegolamentoCapo II

Art. 108

In vigore dal 20 mag 1926
I Comitati di patronato provvedono, nelle forme più efficaci, secondo le condizioni locali, alla raccolta di somme per il funzionamento dei servizi di assistenza nelle rispettive zone. Quando manchino o siano insufficienti tali proventi, possono avvalersi dei fondi assegnati dall'Opera nazionale, a norma dell' del presente regolamento.
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