Regolamento›Capo II
Art. 89
In vigore dal 20 mag 1926
Il presidente del Consiglio direttivo dev'essere possibilmente scelto tra i membri elettivi del Consiglio che risiedano nel capoluogo della Provincia.
Esso rappresenta la federazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio in adunanza da convocare entro breve termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-89