Regolamento›Capo II
Art. 88
48 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni e i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente regolamento.
A ciascuno dei componenti del Consiglio possono essere assegnati dal presidente speciali incarichi, con l'obbligo di render conto, nella prima adunanza, dell'esecuzione dell'incarico ricevuto e dei risultati conseguiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-88