Art. 17

In vigore dal 7 nov 1925
Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali. La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati. Il presidente della Commissione trasmette al Ministro il prospetto della classificazione, firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendovi i verbali delle adunanze, gli originali dei temi formulati e i lavori dei candidati con le rispettive buste, e può aggiungere anche le osservazioni che creda opportune, sullo svolgimento e sui risultati del concorso. Il prospetto della classificazione sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-17

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