Art. 20

In vigore dal 7 nov 1925
Sono nominati uditori con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'. La graduatoria degli uditori è formata in base alla classificazione del concorso; in caso di parità di voti, è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, ed in via sussidiaria della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età. I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-20

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