Art. 21
In vigore dal 7 nov 1925
Le norme contenute negli sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto, restando così modificato l' del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 47.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-21