Art. 4
In vigore dal 3 dic 1997
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398.
Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale, a norma dell'art. 621 del Codice di procedura penale.
Il procuratore generale ed il primo presidente della Corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al Ministro per la giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni, quando vi sia fra loro qualche divergenza.
Il Ministro delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne dà partecipazione individuale, tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.
Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a, norma dell'ultimo comma dell'.
Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-4