Art. 13
In vigore dal 7 nov 1925
Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte è nulla.
Il risultato completo delle prove scritte farà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-13