Art. 14
In vigore dal 7 nov 1925
Le prove orali hanno principio non più tardi di 8 giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.
L'esame è pubblico: formano oggetto di esso le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-14