Statuto›Capo SETTIMO
Art. 72
In vigore dal 15 nov 1924
All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero, se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi, se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-72