StatutoCapo SETTIMO

Art. 69

In vigore dal 15 nov 1924
Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono: a) l'ammonizione: b) la censura; c) la sospensione fino a quattro mesi; d) il licenziamento. Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio ed irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione e il licenziamento. L'ammonizione è data privatamente dal Rettore e ha carattere di semplice avvertimento. Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura. Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare o voce o in iscritto le sue difese. La pena della sospensione importa la sospensione anche dallo stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-69

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