Statuto›Capo SETTIMO
Art. 69
In vigore dal 15 nov 1924
Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono:
a) l'ammonizione:
b) la censura;
c) la sospensione fino a quattro mesi;
d) il licenziamento.
Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio ed irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione e il licenziamento.
L'ammonizione è data privatamente dal Rettore e ha carattere di semplice avvertimento.
Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.
Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare o voce o in iscritto le sue difese.
La pena della sospensione importa la sospensione anche dallo stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-69