StatutoCapo SETTIMO

Art. 68

In vigore dal 15 nov 1924
Il Rettore, per i Direttori di segreteria e di biblioteca e per l'Economo, e i rispettivi capi di ufficio, per gli altri, possono accordare congedi, senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario. Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute si applicano le stesse norme che agli impiegati civili dello Stato. Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-68

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