Statuto›Capo SETTIMO
Art. 66
In vigore dal 15 nov 1924
Ai nominati è conferita la stabilità dopo un periodo di sei mesi di prova.
conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova, con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-66