Statuto›Capo SETTIMO
Art. 62
In vigore dal 15 nov 1924
L'Università ha un ufficio di segreteria, costituito di un Direttore di segreteria e di un applicato.
Possono essere costituiti uffici di segreteria di Facoltà con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facoltà e parere favorevole del Senato Accademico.
Ogni segreteria di Facoltà è costituita di un segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-62