Statuto›Capo SESTO
Art. 57
In vigore dal 15 nov 1924
Le materie che nei precedenti piani di studio sono lasciate alla libera determinazione dello studente possono essere scelte anche fra le materie insegnate in altre Facoltà.
La scelta deve essere fatta all'inizio dell'anno accademico e deve ottenere la ratifica della Facoltà, in seguito alla quale la frequenza ai corsi prescelti e i rispettivi esami diventano obbligatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-57