StatutoCapo SESTO

Art. 58

In vigore dal 15 nov 1924
Il Consiglio di Facoltà può suddividere le ore settimanali di insegnamento, di cui risulta un corso, e distribuirle fra i vari anni, in modo, però, che non ne risulti un carico di ore di insegnamento superiore a ventisette ore settimanali nei primi due anni, e a venti ore settimanali nel secondo biennio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo