Statuto›Capo SESTO
Art. 58
58 / 87In vigore dal 15 nov 1924
Il Consiglio di Facoltà può suddividere le ore settimanali di insegnamento, di cui risulta un corso, e distribuirle fra i vari anni, in modo, però, che non ne risulti un carico di ore di insegnamento superiore a ventisette ore settimanali nei primi due anni, e a venti ore settimanali nel secondo biennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-58