Art. 58
StatutoCapo SESTO

Art. 58

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In vigore dal 15 nov 1924
Il Consiglio di Facoltà può suddividere le ore settimanali di insegnamento, di cui risulta un corso, e distribuirle fra i vari anni, in modo, però, che non ne risulti un carico di ore di insegnamento superiore a ventisette ore settimanali nei primi due anni, e a venti ore settimanali nel secondo biennio.
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