Statuto›Capo SETTIMO
Art. 72
72 / 87In vigore dal 15 nov 1924
All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero, se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi, se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-72