Statuto›Capo OTTAVO
Art. 75
In vigore dal 15 nov 1924
Per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle singole Facoltà è assunto personale tecnico e subalterno. La nomina e l'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli servizi e uffici spettano al Rettore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-75