Statuto›Capo OTTAVO
Art. 78
In vigore dal 15 nov 1924
Al personale tecnico e subalterno sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze per la durata massima di giorni trenta, per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-78