Statuto›Capo OTTAVO
Art. 81
In vigore dal 15 nov 1924
Gli stipendi e gli aumenti periodici dello stipendio del personale tecnico e subalterno sono fissati nella tabella n. 8 annessa al presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-81