Statuto›Capo DECIMO
Art. 85
In vigore dal 15 nov 1924
Il Collegio generale dei professori può essere convocato e validamente funzionare quando siano stati nominati i professori di ruolo necessari per la costituzione dei Consigli di Facoltà a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-85