Statuto›Capo DECIMO
Art. 84
In vigore dal 15 nov 1924
I Consigli di Facoltà sono validamente costituiti e possono funzionare quando sia stato nominato in ciascuna Facoltà almeno un terzo dei rispettivi professori di ruolo.
Fino alla nomina regolare dei Presidi, funge da Preside in ciascuna Facoltà il professore di ruolo più anziano.
Per la nomina dei professori di ruolo, fino al limite indicato nel primo comma del presente articolo, non è richiesto parere o proposta di autorità accademiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-02;1661#art-s-84