Regolamento›Capo III
Art. 574
In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del tesoro deve esserne informata la direzione generale del tesoro, la quale provvede rilasciando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-574