RegolamentoTitolo XCapo I

Art. 578

In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone ricevuta. I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-578

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 578 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo