Regolamento›Titolo X›Capo I
Art. 578
608 / 664In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone ricevuta.
I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-578