Art. 578
RegolamentoTitolo XCapo I

Art. 578

608 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa da pagarsi dalle sezioni di tesoreria sono inviati dalle amministrazioni che li emettono alle delegazioni del tesoro, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono alle sezioni di tesoreria ritirandone ricevuta. I titoli di spesa da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-578