RegolamentoCapo III

Art. 573

In vigore dal 3 giu 1924
Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito, rubato o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.
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Art. 573 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo