Regolamento›Capo III
Art. 573
In vigore dal 3 giu 1924
Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito, rubato o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-573