RegolamentoCapo III

Art. 571

In vigore dal 3 giu 1924
Se chi ha fatto la domanda si dichiara bensì cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza passata in cosa giudicata, deve prestare una cauzione per somma non inferiore all'importo del buono. La cauzione può essere prestata in contanti o in titoli di rendita consolidata o redimibile o di prestiti nazionali. Se è prestata in contanti o in titoli al portatore deve farsene il deposito alla cassa dei depositi e prestiti. Se è prestata in titoli nominativi, questi devono essere vincolati a favore dello Stato con la precisa indicazione del vincolo. I titoli sono valutati al corso medio di borsa del semestre precedente a quello in cui viene prestata la cauzione sotto deduzione di un decimo. Se per successive variazioni nei corsi di borsa o per altro motivo la cauzione divenisse insufficiente, l'amministrazione può fissare all'interessato un termine per reintegrarla. Se questi non vi provvede può venire sospeso il pagamento degli interessi sui titoli costituiti in cauzione. La direzione generale del tesoro, dietro produzione della polizza del deposito e del titolo vincolato e sotto l'osservanza dei precedenti commi, provvede al pagamento a scadenza del buono dichiarato perduto.
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Art. 571 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo