Regolamento›Capo III
Art. 568
In vigore dal 3 giu 1924
Trascorso il termine per le opposizioni, le camere di commercio e gli altri uffici presso i quali gli avvisi sieno stati pubblicati, li restituiscono alla direzione generale del tesoro con dichiarazione che sono stati affissi per tutto il tempo prescritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-568