RegolamentoCapo III

Art. 568

In vigore dal 3 giu 1924
Trascorso il termine per le opposizioni, le camere di commercio e gli altri uffici presso i quali gli avvisi sieno stati pubblicati, li restituiscono alla direzione generale del tesoro con dichiarazione che sono stati affissi per tutto il tempo prescritto.
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Art. 568 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo