RegolamentoCapo III

Art. 564

In vigore dal 3 giu 1924
I buoni al portatore sono a rischio e pericolo dei possessori. Per quelli all'ordine, qualora ne sia dichiarato lo smarrimento, il furto o la distruzione, se ne può ottenere il pagamento con le modalità indicate negli articoli successivi.
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Art. 564 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo