Art. 564
RegolamentoCapo III

Art. 564

229 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I buoni al portatore sono a rischio e pericolo dei possessori. Per quelli all'ordine, qualora ne sia dichiarato lo smarrimento, il furto o la distruzione, se ne può ottenere il pagamento con le modalità indicate negli articoli successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-564