Regolamento›Capo III
Art. 561
In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento ai cessionari per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, e quello ai procuratori o agli eredi del titolare o dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla direzione generale del tesoro. In quest'ultimo caso dev'essere prodotta istanza corredata dei documenti prescritti coll' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-561