Art. 561
RegolamentoCapo III

Art. 561

226 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento ai cessionari per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, e quello ai procuratori o agli eredi del titolare o dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla direzione generale del tesoro. In quest'ultimo caso dev'essere prodotta istanza corredata dei documenti prescritti coll' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-561