RegolamentoCapo III

Art. 557

In vigore dal 3 giu 1924
Il rimborso dei buoni viene eseguito dalla tesoreria che li ha emessi o da quella indicata all'atto dell'acquisto o più tardi dal possessore mediante domanda rivolta alla delegazione del tesoro, presso la sezione di tesoreria ove il buono è pagabile od alla direzione generale del tesoro per i buoni pagabili dalla tesoreria centrale. A questo effetto gli uffici ai quali è diretta tale domanda provvedono all'invio della contromatrice relativa alla tesoreria sulla quale viene richiesto il pagamento. Il movimento di carico e scarico delle contromatrici ricevute e spedite è tenuto in evidenza dal controllore capo e dal capo della delegazione in apposito scadenzario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-557

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Art. 557 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo