Regolamento›Capo III
Art. 554
In vigore dal 1 lug 1961
La ricevuta provvisoria di cui agli deve essere presentata alle Tesorerie per il ritiro dei buoni al portatore od all'ordine. Le Tesorerie medesime, dopo di aver verificata la corrispondenza con la relativa matrice, effettuano la consegna dei buoni, del cui ritiro l'esibitore deve fare dichiarazione sulla ricevuta medesima. Questa viene, poi, unita alla matrice suddetta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-554