RegolamentoCapo III

Art. 555

In vigore dal 1 lug 1961
Mensilmente le Tesorerie compilano, in doppio esemplare, un prospetto dimostrativo dei buoni al portatore alienati nel mese. Un esemplare di detto prospetto è dalle Tesorerie inviato alla Direzione generale del tesoro, insieme con le quietanze d'entrata riguardanti i relativi acquisti. L'altro esemplare viene dalle Tesorerie trasmesso alla Corte dei conti. La Direzione generale del tesoro compila analogo prospetto per i buoni all'ordine da essa emessi nel mese e lo trasmette alla Corte dei conti. Inoltre, le Tesorerie, per i buoni al portatore e all'ordine, compilano mensilmente separati prospetti, in duplice esemplare, relativi agli interessi sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e li trasmettono, corredati rispettivamente dai tagliandi cedola e dai buoni, alla Direzione generale del tesoro.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-555

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Art. 555 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo