Art. 574
RegolamentoCapo III

Art. 574

239 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice di un buono del tesoro deve esserne informata la direzione generale del tesoro, la quale provvede rilasciando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.
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