Regolamento›Capo II
Art. 523
In vigore dal 3 giu 1924
Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi pagato dal tesoriere sul quale è tratto.
I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per tesoriere ed esercizio.
I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice.
I vaglia debbono indicare:
1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;
2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri;
3° la specie dei valori versati;
4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato;
5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente che deve riscuoterlo;
6° l'oggetto o la causa del versamento;
7° la data in cui è rilasciato.
Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli .
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