RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 520

In vigore dal 3 giu 1924
I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilità speciali vengono assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che cessa, l'esmplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-520

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Art. 520 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo