RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 515

In vigore dal 3 giu 1924
Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesoreria provinciale e fra la tesoreria centrale e le dette sezioni, a mezzo di quella di Roma, è disposto in modo che l'uscita di una sezione o della tesoreria centrale si bilanci nello stesso giorno con l'entrata di altra sezione o della stessa tesoreria centrale. L'uscita è giustificata provvisoriamente sotto il titolo dei vaglia del tesoro, con un verbale a cui è allegato l'ordine di spedizione. L'entrata è giustificata con la emissione di un vaglia del tesoro a favore dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria di quella località dove è avvenuta l'uscita. Pervenuto il vaglia alla sezione di tesoreria che ha spedito i fondi, questa annulla il verbale ed indica nel giornale generale di uscita la data e il numero del vaglia stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-515

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Art. 515 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo