RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 510

In vigore dal 3 giu 1924
Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte su ordini del direttore generale del tesoro.
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Art. 510 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo