Art. 510
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 510

592 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte su ordini del direttore generale del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-510