Regolamento›Titolo VIII›Capo I
Art. 514
In vigore dal 3 giu 1924
Le spedizioni dei biglietti o d'altri valori cartacei si fanno anche per mezzo della posta in pieghi assicurati, osservando le speciali norme stabilite d'accordo col ministero delle poste e telegrafi.
Per tali spedizioni si compila processo verbale secondo il disposto dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-514