RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 516

In vigore dal 3 giu 1924
Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle sezioni alla tesoreria centrale od alla cassa speciale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può valersi della franchigia postale, al quale effetto il capo della delegazione del tesoro appone il visto sulle relative richieste. Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della ferrovia o dei piroscafi postali, l'istituto suddetto può fare uso della richiesta firmata dal capo della delegazione per l'applicazione delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni concesse allo Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-516

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Art. 516 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo