Regolamento›Titolo VIII›Capo I
Art. 516
In vigore dal 3 giu 1924
Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle sezioni alla tesoreria centrale od alla cassa speciale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria può valersi della franchigia postale, al quale effetto il capo della delegazione del tesoro appone il visto sulle relative richieste.
Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della ferrovia o dei piroscafi postali, l'istituto suddetto può fare uso della richiesta firmata dal capo della delegazione per l'applicazione delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni concesse allo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-516