Regolamento›Capo II
Art. 526
In vigore dal 3 giu 1924
Le contromatrici dei vaglia emessi dalla tesoreria centrale sono staccate dal controllare capo all'atto della presentazione pel visto.
Quelle dei vaglia emessi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale sono staccate dal capo della delegazione del tesoro.
Le contromatrici dei vaglia pagabili da una sezione di tesoreria, sono a questa trasmesse pel tramite della rispettiva delegazione dal controllore capo della tesoreria centrale o dalla delegazione del tesoro della provincia ove fu fatto il versamento.
Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono ad essa trasmesse pel tramite del controllore capo presso la tesoreria medesima.
L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno stesso del rilascio dei vaglia.
L'ufficio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro e le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento.
Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri in conformità del terzo comma dell' sono dalle delegazioni del tesoro spedite, se del caso, agli agenti che devono pagare i vaglia stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-526