Art. 4

In vigore dal 31 ott 1923
L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, e la loro applicazione e i loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2278#art-4

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