Art. 2
In vigore dal 31 ott 1923
Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni e di altrettanto ridotte le rene superiori, e sono condonate le pene pecuniarie, sole o congiunte a quelle restrittive, inflitte o da infliggere per qualsiasi reato comunque determinato da movente politico o commesso in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali, ad eccezione:
a) dell'omicidio volontario consumato, in confronto di chiunque vi abbia concorso, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse, per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 48, 50 e 51 del Codice penale; 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l'Esercito; 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo, o si versi nelle ipotesi di cui agli articoli 367 e 368 del Codice penale, 258 del Codice penale per l'Esercito e 282 del Codice penale militare marittimo;
b) dei delitti esclusi dal beneficio dell'amnistia ai termini del capoverso dell'articolo precedente, lettere a, c, d ed e, e lettera f qualora i delitti previsti in detta lettera f siano relativi a reati contro la sicurezza dello Stato ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari;
c) dei delitti preveduti negli articoli 300 a 306, 308, 312, 313, 315 al 321 e 325 del Codice penale e 4 della pegge 19 luglio 1894, n. 314, quando, dal fatto in detti articoli contemplato, sia derivata la morte di una o più persone.
L'esclusione dal condono, a norma delle lettere a), b) e c) del presente articolo, non ha effetto per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avevano compiuto gli anni diciotto.
L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'art. 76 del Codice penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2278#art-2